Dallo scorso agosto è entrata in vigore la nuova normativa UE sull’etichettatura del vino.
Un provvedimento che cambia sostanzialmente tutto: agli obblighi specifici relativi al vino in termini di riferimenti geografici, vitigni, ecc…, che rimangono, si aggiungono quelli di indicazione dei parametri nutrizionali e degli ingredienti.
Per facilitare però l’operatività delle cantine senza sacrificare l’esigenza di informazione del consumatore viene però data la possibilità di dividere le informazioni tra l’etichetta cartacea ed una etichetta digitale, raggiungibile con un QR-code stampato sull’etichetta cartacea.
Altro dettaglio operativamente importante: la nuova normativa entra in vigore per tutti i vini prodotto dopo l’8 dicembre 2023.
La Commissione UE deve ancora chiarire cosa si intenda per “prodotti”. L’orientamento sembra essere quello di riferire il termine al mosto ed al vino, facendo di fatto partire l’obbligo dalla vendemmia 2024.
Il settore viti-vinicolo punta ad estendere questa interpretazione anche ai vini spumanti, va però considerato che nella legislazione comunitaria la spumantizzazione viene normalmente considerata come una vinificazione e quindi per questi vini l’obbligo della nuova etichetta potrebbe scattare già quest’anno.
Indicazioni minime che devono essere indicate obbligatoriamente sull’etichetta cartacea apposta sulla bottiglia.
L’etichetta sulla bottiglia dovrà riportare in etichetta:
– il contenuto energetico del vino in kilocalorie e kilojoule per 100ml di vino.
– le sostanze che provocano allergie o intolleranze, siano ingredienti, additivi o coadiuvanti tecnologici e loro derivati.
Come al solito tutte le indicazioni devono trovarsi nello stesso campo visivo.
Indicazioni che possono essere riportate nella e-label collegata al QR-code.
Se non sono già presenti nell’etichetta sulla bottiglia, la e-label deve riportare:
- La tabella nutrizionale completa con i dati espressi per 100 ml di vino di:
- Kilocalorie e Kilojoule.
- I Grassi totali e quelli saturi in grammi.
- I Carboidrati totali e gli zuccheri in grammi.
- Le Proteine in grammi.
- Il Sale in grammi.
Viene data la possibilità di esprimere i dati ANCHE per porzione od unità di consumo
- Gli ingredienti in ordine decrescente di peso, compresi quelli che possono causare allergie o intolleranze, il cui elenco va preceduto dal termine “Contiene”.
Notare che il termine “uve” può essere utilizzato per indicare le uve/mosti impiegati come materie prime ed il termine “mosto di uve concentrato” comprende anche il mosto di uve concentrato rettificato.
Notare anche che NON devono essere indicati tra gli ingredienti i coadiuvanti tecnologici, ovvero quelle sostanze non consumate come ingrediente in sé, che vengono aggiunte intenzionalmente alle materie prime per raggiungere un determinato obiettivo tecnologico. Tra i coadiuvanti tecnologici sono compresi anche i lieviti, che quindi NON vanno indicati negli ingredienti.
Caratteristiche del QR-code che riporta alla e-label.
L’etichetta elettronica che riporta le informazioni nutrizionali e gli ingredienti deve trovarsi su una piattaforma digitale dedicata, separata da informazioni commerciali sull’azienda ed in cui gli utenti non siano tracciati in alcun modo esplicito implicito (cookies).
Il QR-code che rimanda all’etichetta elettronica deve essere chiaramente identificabile e collegabile alle relative informazioni presenti sull’etichetta fisica.
Per indirizzare i consumatori all’etichetta elettronica è possibile utilizzare solamente il QR-code che scansionato dallo smartphone apre direttamente l’URL. Non è ammessa la stampa in etichetta dell’indirizzo della pagina web (URL).
Il QR-code deve essere specifico per ogni singolo vino. Questo significa che se con il cambio di annata cambiano i valori nutrizionali, ad esempio per una diversa gradazione alcolica, o gli ingredienti per modifiche del processo di produzione sarà necessario cambiare il QR-code in etichetta (qu8ndi rottamare le etichette vecchie non utilizzate). Per ovviare a questo problema, ma solo per i valori nutrizionali, Unione Italiana Vini sta lavorando ad una proposta che autorizzo l’indicazione dei valori medi proposti dal Comitato Europeo delle Aziende Vinicole (CEEV).
Nel caso in cui in etichetta siano presenti altri QR-code con finalità diverse dall’etichetta elettronica, ad esempio con finalità di comunicazione, commerciale, marketing, ecc…, dovranno essere posizionati in modo da evitare qualsiasi confusione nei consumatori.
E’ ancora in discussione la possibilità di autorizzare i piccoli produttori a riportare l’etichetta elettronica sul proprio sito web invece che in una piattaforma esterna.
In sintesi, la nuova normativa comunitaria allinea il vino agli altri prodotti alimentari e bevande, “costringendo” le cantine a quella trasparenza informativa sul contenuto dei vini che ampi segmenti di consumatori stavano richiedendo.
Si tratta di un’evoluzione che non era più rimandabile.
Lo fa però tenendo conto delle specificità strutturali del settore e cercando quindi di attenuare le complessità operative per i produttori.
Come reagirà davvero il mercato, al netto di ricerche e simulazione che sembrano prospettare un impatto neutro o leggermente positivo, lo scopriremo l’anno prossimo.
Nel frattempo c’è (probabilmente) un anno di tempo per mettersi in regola con la nuova legislazione; attenzione che un anno passa in fretta.